Ultima modifica: 20 Settembre 2018

FAQ sulle convocazioni per il conferimento di supplenze e incarichi docenti a tempo determinato da graduatorie di istituto

Le faq di seguito indicate sono valide ed applicabili da quando verranno effettuate le nomine dalla
convocazione unitaria e coordinata. Dal momento che in attesa della convocazione unitaria e
coordinata alcuni dirigenti stanno effettuando le nomine ai sensi dell’art. 41 del CCNL 2016/18
comparto scuola: “Il presente contratto potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo
avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie” si fa presente quanto
segue :
 In caso di accettazione della proposta da parte dei singoli dirigenti tutte le accettazioni
decadono al momento della convocazione unitaria e coordinata e si avrà la risoluzione del
contratto stipulato.
 Le non accettazioni di queste proposte o la mancata risposta a queste convocazioni non sono da
considerarsi rinunce.

D. Cosa succede se rinuncio ad una prima proposta contrattuale o alla sua proroga/conferma dalle GI?
R. Il primo rifiuto non comporta alcuna sanzione, sia che si tratti di una proposta contrattuale o della sua
proroga o conferma. Nel caso di una proposta contrattuale non vi è alcuna sanzione anche nel caso
dell’aspirante totalmente inoccupato al momento dell’offerta di supplenza.

D. In quali casi si applicano le sanzioni? E quali sono?
R. Quando la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma è ripetuta per due volte
nella medesima scuola. In questi casi la sanzione comporta la collocazione in coda alla relativa graduatoria
di terza fascia. Nel caso di una proposta contrattuale la sanzione si applica esclusivamente per gli aspiranti
totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza. La sanzione vale solo per l’anno scolastico in
corso.
La sanzione non si applica se sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione
da far pervenire alla scuola.
NOTA BENE
La rinuncia ad un incarico o alla sua proroga/conferma è riferita dunque alla stessa scuola e deve
essere stata effettuata per 2 volte (di conseguenza il primo rifiuto non comporterà alcuna sanzione);
La sanzione eventualmente accertata non provoca la cancellazione dalle GI, ma solo la
collocazione in coda alla terza fascia per quel determinato posto o classe di concorso (per il solo
anno scolastico in corso e per il solo istituto in cui è avvenuta la rinuncia).
INOLTRE
La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza
e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già
fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzione in caso di rinuncia
per due volte da parte di un supplente già in servizio su spezzone orario al momento della proposta.
La sanzione non si applica quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o
istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, in quanto gli aspiranti in questione non hanno
chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza
(es. in caso di chiamate da istituti viciniori o da MAD). Nota MIUR 19 novembre 2007 Prot. n.
AOODGPER. 21992.

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GI, non mi presento per l’assunzione in
servizio?
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione dalle GI comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative
graduatorie. La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso e non si applica se sia dovuta a giustificati
motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
In questo caso:
La sanzione non si applica in caso di supplenza conferita dalle “vecchie” graduatorie in attesa
delle nuove;
Sarà possibile ottenere proposte di supplenza dalle GI solo per altri posti o classe di concorso.

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GI e dopo aver assunto servizio, abbandono il
servizio?
L’abbandono del servizio dopo la presa di servizio dalle GI comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze per tutte le graduatorie di insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle
relative graduatorie. La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso e non si applica se sia dovuta a
giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
In questo caso:
La sanzione non si applica in caso di supplenza conferita dalle “vecchie” graduatorie in attesa
delle nuove;
Non sarà più possibile ottenere proposte di supplenza dalle GI anche per altri posti o classe di
concorso.

D. Ho una supplenza assegnata dalle GI. Sono stato convocato dalle GAE. Posso lasciare la supplenza in
corso per accettare l’altra supplenza?
R. Sì. È sempre possibile lasciare una supplenza attribuita in base alle graduatorie di circolo e di istituto per
accettarne altra conferita in base alle graduatorie ad esaurimento per medesimo o altro insegnamento.
NOTA BENE:
A nulla rileva la scadenza e la consistenza oraria delle due supplenze.
Esempio: posso lasciare una supplenza di 18 ore al 31/8 assegnata dalle GI anche per una supplenza di 7 ore
al 30/6 data dalle GAE.

D. Può un docente lasciare una supplenza attribuita dalle “vecchie” graduatorie per altra conferita dalle
nuove?
R. È facoltà del supplente nominato in base alle precedenti graduatorie, lasciare la supplenza in atto per
accettarne altra di qualsiasi tipologia (quindi anche supplenza “breve”) propostagli sulla base delle nuove
graduatorie di circolo e di istituto (definitive).

D. Eventuali sanzioni sulle “vecchie” graduatorie possono avere ripercussione sulle nuove?
R. No. Nel caso di supplenze conferite sulla base delle “vecchie” graduatorie, eventuali comportamenti
sanzionabili non producono effetti sulla “nuove” graduatorie.

D. È sanzionabile il rifiuto di una supplenza da graduatoria di istituto viciniore o da una scuola in cui si è
inviata una messa a disposizione?
R. No. In caso di rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma conferita nei casi in
cui risultino esaurite le graduatorie di circolo e di istituto, quando l’aspirante interpellato appartiene a
graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, non si applica la sanzione
prevista, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo
o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza.